Il Governo formalizza gli emendamenti al disegno di legge 1662 sulla giustizia civile. Note sugli interventi relativi alla mediazione.


Il 16 giugno scorso è stata resa nota la posizione del Governo sul disegno di legge una “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”.

Si tratta di una serie di emendamenti al testo presentato dall’allora ministro Bonafede nel gennaio 2020.

Alcune note a caldo sugli indirizzi dati in materia di mediazione che presumibilmente caratterizzeranno i principi-delega sui quali, una volta approvata la legge, il Governo sarà chiamato ad operare.

L’articolo della legge-delega in questione è il 2, rubricato “Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie” ed il cambio di rotta, rispetto alla precedente impostazione Bonafede, è notevole, ed in senso di favore per detti strumenti. Decisivo è stato l’apporto dato dalla commissione di studio presieduta dal prof. Luiso che ha presentato, a tempi record, le sue proposte il 24 maggio scorso.

Permangono tuttavia forti perplessità.

Il Governo ha inteso innanzitutto “razionalizzare e semplificare” (a suo dire) il regime fiscale delle agevolazioni previste in tema di mediazione. La franchigia sulla tassa di registro è stata portata da €50.000 a €100.000 e certamente questo tornerà gradito, visto che già nella precedente misura l’incentivo è risultato appetibile soprattutto per attrarre in mediazione conflitti relativi a cause di divisione o concernenti immobili.

Anche il secondo incentivo oggi esistente (un credito d’imposta per le spese sostenute in mediazione) è stato potenziato, rendendolo applicabile, sino a €600, non solo, come prima ai costi del procedimento (quelli cioè pagati all’organismo), ma anche ai costi sostenuti per la propria difesa (cioè alla parcella dei propri avvocati). Inoltre, il credito d’imposta è stato esteso al costo anticipato (c.d. contributo unificato) per l’eventuale giudizio estintosi a seguito di avvenuta transazione.

Sempre in tema di credito d’imposta ne è stato previsto poi uno a favore degli organismi di mediazione a compenso dei mancati incassi nei casi in cui una parte sia stata ammessa al gratuito patrocinio.

La misura di maggior impatto (anche se invero ancora ‘timida’) è costituita dall’allargamento delle materie per le quali la previa attivazione di una mediazione (seppur limitata ad un primo incontro informativo) è prevista come obbligatoria nel caso si intenda agire in giudizio. Come noto, oggi ciò è previsto per le cause in materia di

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il disegno di legge Bonafede prevedeva l’estensione ad altre due materie:

  • mandato
  • contratti di mediazione.

Il Governo ora prevede invece di ricomprendere (almeno per 5 anni di osservazione):

  • associazione in partecipazione
  • consorzio
  • franchising
  • contratto d’opera
  • contratto di rete
  • somministrazione
  • società di persone
  • subfornitura.

Non sono invece stati ricompresi i rapporti di lavoro dipendente e assimilati (art. 409 cc. c.p.c.) per i quali si è invece pensato alla negoziazione assistita (da avvocati). Una procedura che resta espressamente facoltativa e che non prevede la presenza di un terzo mediatore.

Alcune misure sono state poi adottate al fine di incentivare la partecipazione alla mediazione da parte di pubbliche amministrazioni e condomìni. Per chi agisce a nome delle prime è stato espressamente previsto l’esonero dalla responsabilità contabile (sinora un vero spauracchio per i dirigenti pubblici) sempre che non eccedano il mandato ricevuto e non si versi in ipotesi di dolo o colpa grave). Per i secondi è stato precisato che i quorum assembleari per l’eventuale ratifica degli accordi raggiunti dall’amministratore in mediazione sono quelli ordinari (maggioranza semplice degli intervenuti che rappresentino almeno il 50% dei millesimi – 1136 c.c.).

Infine, viene previsto che il Governo sia delegato a chiarire alcuni punti, tutto sommato di dettaglio, rivelatesi problematici:

  • chi è tenuto ad iniziare la mediazione nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo;
  • se e come le parti siano tenute a partecipare personalmente;
  • stimolare la mediazione ‘mandata’ dal giudice;

Un voto complessivo?

Cinque meno meno, a voler esser generosi.

Nel complesso si tratta, infatti, di una serie di provvedimenti che si limitano a interventi tutto sommato marginali (anche l’allargamento delle materie non è poi rivoluzionario a ben vedere), e soprattutto non paiono modificare l’impianto generale delle ADR nel nostro Paese e soprattutto non affrontano i veri punti, a nostro avviso, dolenti (che restano tali):

  • una chiara prospettazione del rapporto processo giudiziale / procedimenti ADR (prosegue quella che sembra una liaison dangereuse, senza che sia stati tracciati con lucidità i rispettivi ruoli). La mediazione resta, in particolare, vista esclusivamente come strumento servente all’accesso alla giustizia, non come modalità di auto-gestione del conflitto da parte degli interessati;
  • (conseguente) mancata organizzazione sistematica dell’intera area delle ADR (si insiste su elementi di dettaglio in tema di mediazione e arbitrato, nonché sull’evanescente negoziazione assistita ignorando il resto – es. chiaramente distinguendo i procedimenti valutativi dagli altri);
  • regime vincolato delle tariffe, al netto dei c.d. costi d’avvio (irragionevole perché le parti sono già oggi libere di esperire o meno una mediazione e quindi conseguentemente dovrebbero esser libere di scegliere l’organismo che credono, con relativo listino);
  • il monopolio dei centri di mediazione, che preclude la nascita di un’offerta di servizi di base da parte dei singoli mediatori;
  • la competenza territoriale degli organismi di mediazione (introdotto nel 2013 non si sa bene su che basi logiche, è oggi ancor più immotivato visto che le mediazioni si fanno soprattutto online);
  • l’obbrobrio degli avvocati “mediatori di diritto” (il che va bene, se proprio si vuole, ma solo se il mediatore è richiesto di rendere pareri legali – non proprio quello che generalmente accade, anzi)
  • l’anomalia degli avvocati, di fatto esentati dalla formazione di base e aggiornamento richiesti a tutti gli altri mediatori
  • il sistema di aggiornamento continuo (ottuso e inutilmente penalizzante, com’è oggi concepito)

Si obietterà che non si poteva far di più e che comunque vi è stata una chiara inversione di rotta rispetto ai precedenti orientamenti. Vero. Ma ciò non toglie che su tutte le questioni sopra elencate – a nostro avviso le più rilevanti – nulla è stato fatto. Quanto al fatto che la legge preveda una delega (e che quindi i veri giochi si faranno in sede di decreti delegati) permettete di essere scettici. E comunque la normativa di implementazione non potrà certo deviare dai principi della delega. In materia, scotta ancora l’avventura del 2011 costata una declaratoria di incostituzionalità del sistema della c.d. mediazione obbligatoria.

Per di più temiamo brutte sorprese in relazione alla delega che il Governo chiede in tema di revisione dei criteri di formazione dei mediatori nonché di ammissione degli organismi al registro degli stessi.

Che sulla formazione si siano buttati un po’ tutti a casaccio e spesso con effetti ridicoli, e che molti organismi siano solo l’ombra di un serio centro di mediazione è un dato di fatto, ma invece di lasciare che il mercato selezioni i migliori (lasciando che si organizzino come meglio credono) si preferisce all’italiana battere ulteriormente la strada statalista dell’elevazione delle soglie formali (es. aumento delle ore di formazione base – ma perché mai?) e dei controlli formali.

Se i criteri attuali sono a nostro avviso eccessivamente ed immotivatamente ottusi, non vediamo come la situazione possa cambiare in meglio.

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