Illegittima la mediazione ‘obbligatoria’

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24 ottobre 2012. L’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha rilasciato qualche ora fa uno scarno comunicato che anticipa la sentenza emessa sui rinvii da TAR Lazio (aprile 2011) e Tr. Genova (novembre 2011).

La Corte ha statuito che la mediazione obbligatoria, come prevista nel decreto 28/10 è costituzionalmente illegittima, a causa (non di una sua lamentata ontologica violazione degli artt. 3 e 24 Cost., cioè principio di uguaglianza e diritto all’azione, bensì) di un ‘banale’ eccesso di delega (art. 77 Cost.).

È stato infatto, evidentemente, rilevato come il decr. 28/10 – caratterizzando, in relazione a talune cause (quelle elencate all’art. 5), l’esperimento di un tentativo di mediazione come condizione di procedibilità – sia andato oltre le indicazioni fissate nella l. delega 69/99. A nulla evidentemente servito il fatto che la Dir. 2008/52/CE (sulla quale si basava l’intervento legislativo)  prevede all’art. 5(2) la possibilità per gli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione a condizione ciò non impedisca alle parti l’accesso al sistema giudiziario.

Prima osservazione a caldo?

La decisione della Corte ci fa tornare indietro alla situazione di due / tre anni fa., quando nulla vietava di esperire una mediazione, ma i numeri erano risibili.

Ora, a meno che il Governo non intervenga con un decreto legge (e tutto sommato mi pare ve ne siano i presupposti), occorreranno, se va bene, altri due /tre anni per rimediare in via legislativa ordinaria alla situazione. E nulla assicura che vi saranno allora le condizioni politiche per farlo.

A dir il vero, la situazione oggi è un po’ diversa da quella ante decreto 28/10: grazie soprattutto all’obbligatorietà, la medizione è più conosciuta fra i possibili utenti. Anche fra i legali è maturata – al netto di cattive esperienze dovute alla scarsa professionalità dei molti mediatori – maggior consapevolezza che il procedimento ha la sua utilità e può bene affiancare la consueta attività giudiziale.

Lo stop della Corte Costituzionale arriva troppo presto però, e rischia di danneggiare pesantemente un processo di divulgazione ancora ai suoi primi passi. Nonostante la pronuncia non attacchi, come sopra detto, l’obbligatorietà per sé, inevitabilmente la propulsione assicurata dall’art. 5 viene ora improvvisamente a cadere. La mediazione torna ad essere – sempre che appunto il Governo non intervenga subito – un discorso fra happy few.

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