L’opinione della Commissione Europea sulla mediazione obbligatoria in Italia (10-8-12)

La Commissione Europea ha presentato alla Corte di Giustizia, in una causa attivata da domanda di pronuncia pregiudiziale fatta dal giudice di pace di Mercato San Severino (causa C-492/11) Di Donà v SIMSA) un suo parere con interessanti note sulla mediazione ex direttiva CE/52/2008, come recepita in Italia dal decreto 28/10 e relativo regolamento d’esecuzione (d.m. 180/10).

Da numerose parti si è fatto notare, invero assai semplicisticamente, che la Commissione avrebbe bocciato la c.d. mediazione obbligatoria, vale a dire il meccanismo previsto dal decreto 28/10 in base al quale l’avvio e la prosecuzione di cause giudiziarie in determinate materie dev’esser necessariamente preceduto dall’esperimento di un tentativo di mediazione.

Così non è. La Commissione è infatti dell’opinione che:

a) il timore del giudice di rinvio della sanzione ex art. 8, co. 5, D.Lgs. n. 28/2010 (poter il giudice trarre argomenti di prova contro la parte che sceglie di non partecipare ad una mediazione ‘obbligatoria’ ex decreto 28/10) è infondato. Tale sanzione infatti NON incide sull’eventuale scelta di avviare successivamente una causa, grazie alla copertura assicurata dal principio di confidenzialità ed inutilizzabilità (punto 61);

b) idem per la sanzione economica (punto 62);

c) la previsione di obbligatorietà di un passaggio in mediazione prima dell’accesso al giudice è conforme al diritto comunitario, in quanto misura non sproporzionata per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale – così come a suo tempo già detto in tema di reti e servizi di telecomunicazione (punto 76);

d) quanto al fatto che la mediazione obbligatoria comporti un costo eccessivo per le parti, è materia da lasciare ai giudici nazionali, che dovranno verificarlo in concreto (punto 82) fermo il principio che una mediazione obbligatoria non dovrebbe comportare costi sproporzionati rispetto all’obiettivo di una composizione economica delle liti (punto 89): la Commissione tra l’altro pare non aver considerato che già le tariffe calmierate originalmente previste nel d.m. 180/10 hanno subito lo scorso agosto 2011 una sostanziale decurtazione in tema di procedimenti obbligatori (d.m. 145/11);

e) quanto al preteso ritardo (i famosi quattro mesi di congelamento della possibilità di proporre un’azione giudiziaria), non si vede come possano incidere negativamente su procedimenti di durata media novennale (punto 85).

f) Sul meccanismo della proposta, invece, la Commissione è giustamente assai scettica (punto 65), soprattutto nei casi di m. obbligatoria (punto 78), data la forzatura al principio volontaristico che dovrebbe informare la ricerca di soluzioni condivise (non il procedimento di per se’ che, si noti, ai sensi dell’art. 5,2 Direttiva 52/08 può aver carattere obbligatorio se solo lo Stato membro ritiene ciò sia conforme alla sua politica di diritto).

Nel complesso a me pare che la Commissione fissi semplicemente i paletti per l’utilizzo che uno Stato membro può fare (ai fini propri di rendere più efficiente la macchina giurisdizionale) della mediazione, fenomeno di per sè autonomo e basato sulla volontaria adesione delle parti. In linea di principio, tale utilizzo è tollerato, ma non deve giungere a comprimere eccessivamente la libertà di andare avanti al giudice per ottenere giustizia.
Elementare … Ho pochi dubbi che sia Corte di giustizia che la nostra Corte costituzionale (chiamata a pronunciarsi su simili questioni il prossimo ottobre) non confermino ciò.
Spero che al nostro legislatore (ed al Ministero che ci ha messo del suo) il messaggio arrivi forte e chiaro e si cancelli la stupidaggine della ‘proposta’ (tra l’altro estesa anche al rito del lavoro, e addirittura adottabile – art. 420 cpc – da parte dello stesso soggetto che dovrà poi giudicare …!)

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