All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”
(art. 2, comma 35-sexies, legge 14 settembre 2011, n. 148 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari” (in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre) – in vigore dal 17 settembre 2011)
Ulteriore disincentivo per coloro che pensano di “snobbare” la chiamata in un procedimento di mediazione ex decreto 28/10.
Già l’ultimo comma dell’articolo 8 dello stesso prevede che ” dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio…“. Vediamo che succederà …
Una cosa utile attivata dal Ministero è la pubblicazione delle statistiche al riguardo. In quelle relative al periodo marzo-giugno 2011 (le prime e sinora uniche disponibili), il tasso di disponibilità rilevato (27,76%) è in linea con quello generalmente riscontrato nell’industria, ma appare suscettibile di miglioramento, soprattutto se il centro responsabile della procedura non si limiterà ad una secca (ed antipatica) convocazione, ma adotterà buone pratiche di convincimento e la flessibilità necessaria per adeguare data, logistica ed altre modalità di mediazione alle agende delle parti e loro consulenti/difensori (nei fatti, e nelle ipotesi più lineari come solo due parti in lite, servono almeno un paio di comunicazioni scritte e tre/quattro contatti telefonici).